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- Data di Pubblicazione 9 Gennaio 2026
- Ultimo aggiornamento 9 Gennaio 2026
Protocollo in tema di mediazione - 28/11/2025
PREMESSA
Il D.Lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia) ha sensibilmente modificato il D.Lgs 28/2010 contenente la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ampliando il novero delle materie in cui l’esperimento del tentativo è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, introducendo pesanti sanzioni per le parti che non aderiscano alla mediazione – in tal guisa frustrando l’esperimento del tentativo di conciliazione preventiva della lite
-, così come incentivi fiscali nell’eventualità che nel corso del procedimento sia raggiunto un accordo, all’evidente scopo di incrementare l’accesso alla mediazione e sortire l’auspicato effetto deflattivo del contenzioso.
All’esito dell’approfondimento delle novità normative nel corso di diversi convegni sul tema, si è palesata la necessità di favorire l’uniformità delle prassi degli Organismi di Mediazione perlomeno nella convocazione e nello svolgimento del tentativo, oltre che nella stesura del verbale, per agevolare il lavoro del Magistrato nel dare attuazione alle previsioni normative in occasione dell’eventuale giudizio di merito e favorire l’immediata intellegibilità delle posizioni assunte dalle parti nel corso del tentativo, anche al fine di consentirgli di proseguire nella ricerca di soluzioni conciliative in pendenza del giudizio.
A partire dal 05.4.2024 pertanto è stato dato l’avvio ad un percorso di approfondimento delle tematiche di interesse comune agli Organismi di Mediazione ed alla Magistratura, culminato nella stesura del Protocollo che segue, che ha visto protagonisti la dott.ssa Katia Pinto, delegata della Presidente f.f. del Tribunale di Lecce, dott.ssa Pasca, ed i designati dei seguenti Organismi di Mediazione operanti nel territorio del circondario di Lecce ed iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia:
- “Fondazione Aequitas ADR”, rappresentato dall’avv. Paolo Lannutti (iscritto al n. 5);
- “Camera di Conciliazione Italiana s.r.l.”, rappresentato dall’avv. Nestore Thiery (iscritto al
- 124);
- “Dialogo s.r.l.”, rappresentato dall’avv. Pompeo Demitri (iscritto al n. 165);
- Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, rappresentato dall’avv. Sergio Limongelli, unitamente all’avv. Salvatore Corrado, designato dal Consiglio dell’Ordine (iscritto al n. 180);
- “I.Me.Con”, rappresentato dall’avv. Donato Tondi (iscritto al n. 219);
- “101 Mediatori di Gruppo 101 s.r.l.”, rappresentato dagli avv.ti Massimo Lazzari e Donato Mele Mongiò (iscritto al n. 294);
- “Resolvo s.r.l.”, rappresentato dall’avv. Francesca Soluri (iscritto al n. 363);
- “Mediacon s.r.l.”, rappresentato dal dott. Gabriele Petracca (iscritto al n. 707);
- “MedyaPro s.r.l.”, rappresentato dal dott. Fabio Felicini e dall’avv. Anna Totaro Fila (iscritto al n. 1131);
- “AMC s.r.l.”, rappresentato dall’avv. Mario Antonio Stoppa (iscritto al n. 1145).
In data 07.8.2025 è stato condiviso il testo del Protocollo che segue, che non solo disciplina uniformemente i modi ed i luoghi in cui procedere alla convocazione delle parti, le informazioni da rendere alla parte convocata onde sollecitarla all’adesione al tentativo e renderla edotta del rischio dell’applicazione delle sanzioni per la sua mancata adesione, le formalità della delega alla partecipazione e quelle per lo svolgimento e la validità della mediazione telematica, ma inoltre prevede la redazione del verbale dell’attività compiuta dal Mediatore, le ipotesi in cui l’assenza della parte possa intendersi ingiustificata in tal guisa esponendola all’irrogazione della sanzione, la possibilità che in sede di mediazione le parti possano anticipare il consenso alla producibilità nel corso dell’eventuale giudizio di merito degli esiti della consulenza tecnica compiuta in sede di mediazione ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 28/2010, da espletarsi avvalendosi di professionisti iscritti nell’Albo del Tribunale di Lecce.
Esso inoltre sollecita i Magistrati all’applicazione delle sanzioni previste per il caso di mancata partecipazione della parte all’incontro di mediazione, e contempla l’istituzione di una Commissione permanente composta da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Lecce, da un rappresentante per ciascun Organismo aderente al Protocollo, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e da uno dell’Avvocatura dello Stato, al fine di monitorare sull’osservanza del Protocollo da parte di tutti gli aderenti, di proporre eventuali modifiche ad esso che si rivelino necessarie, oltre che di favorire un periodico aggiornamento dei partecipanti anche per condividere tra gli Organismi criteri per la formulazione di proposte conciliative.
In data 14.11.2025 il Protocollo ha ricevuto altresì l’approvazione del Presidente della Corte d’Appello di Lecce, il quale ne ha condiviso il contenuto e le finalità con i Consiglieri della Corte, affinché le disposizioni previste possano essere osservate anche per le mediazioni eventualmente demandate nel corso del giudizio di appello.
PROTOCOLLO
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni che seguono deve intendersi per:
- ADESIONE: la partecipazione personale o a mezzo di rappresentante della parte al procedimento di mediazione;
- VERBALE NEGATIVO PER MANCATA ADESIONE: verbale in cui si dà atto che il tentativo non è stato espletato per mancata adesione della parte convocata;
- VERBALE NEGATIVO PER MANCATO ACCORDO: verbale in cui si dà atto che, pur essendoci stata l’adesione della parte convocata o solo di una di esse, l’accordo non è stato raggiunto al primo incontro o nei successivi;
- VERBALE POSITIVO: il verbale in cui si dà atto dell’intervenuto accordo al primo incontro od ai successivi, tra tutte le parti convocate.
ARTICOLO 2
Principi
Tutte le parti e gli avvocati che partecipano alla procedura di mediazione devono cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
L’Organismo e il Mediatore devono attivarsi per rendere effettiva la partecipazione delle parti e l’assistenza degli avvocati.
Nel verbale di mediazione deve darsi atto dell’effettivo confronto delle parti, sia pur nei limiti del
principio di riservatezza sancito dagli artt. 9 e 10 D.Lgs 28/2010.
ARTICOLO 3
Contenuto dell’istanza di mediazione e dell’adesione
La domanda di mediazione deve indicare la sede dell'Organismo territorialmente competente ex art. 4 D. Lgs 28/2010, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
In particolare, la domanda di mediazione deve indicare tutti gli elementi fattuali che saranno introdotti nell'eventuale giudizio, allo scopo di:
- consentire alla procedura di mediazione di espletare la propria funzione;
- porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere prendendo adeguata posizione su di essa, e al Mediatore di inquadrare subito e meglio le questioni da affrontare e risolvere.
Allo stesso scopo, all’atto dell’adesione la parte evocata è invitata ad esplicitare, con eventuale atto scritto, le deduzioni difensive che intenda rappresentare e le domande riconvenzionali che si proponga di formulare nel successivo giudizio di merito.
ARTICOLO 4
Contenuto della convocazione
Tutti gli Organismi s’impegnano ad evidenziare nelle convocazioni spedite alle parti chiamate in mediazione, oltre all’adesione alle disposizioni di cui al presente Protocollo, a quanto già previsto dal D.Lgs 28/2010, dal D.M. 150/2023, e dal successivo art. 5, le seguenti informazioni:
- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- il verbale, cui è allegato l'accordo di conciliazione, è esente dall'imposta di registro entro il
limite di valore di € 100.000, eventualmente dovuta solo per la parte eccedente;
- nei casi di mediazione obbligatoria la parte in possesso dei requisiti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, previa istanza da presentare al Consiglio dell’Ordine competente per territorio; in tal caso non è tenuta al pagamento delle indennità di mediazione; se è raggiunto l'accordo di conciliazione ha diritto al riconoscimento del compenso del proprio difensore ai sensi del D.M. 150/2023 e dell’art. 15bis D.Lgs 28/2010;
- il richiamo alle tabelle delle spese ed indennità applicate dall’Organismo in conformità del
D.M. 150/2023;
- ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 28/2010 la parte che aderisce alla mediazione, al pari di quella istante, ha diritto ad un credito di imposta sino ad € 300 in caso di mancato accordo, aumentato sino ad € 600 in caso di raggiungimento dell’accordo;
- in caso di estinzione del giudizio a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio fino alla concorrenza di € 518,00, utilizzabile in compensazione come disposto dall’art. 20 D.Lgs 28/2010.
Nella convocazione gli Organismi devono altresì precisare che:
- la partecipazione della parte convocata al primo incontro è necessaria, e può avvenire sia in presenza che in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 8, 8bis e 8ter D.Lgs 28/2010, purché la parte disponga di sistemi audiovisivi appropriati ed efficienti;
- qualora ricorrano giustificati motivi che impediscano alla parte convocata di presenziare all’incontro fissato (ad esempio, per motivi di salute, lavoro, se la parte è fuori città, od altro impedimento oggettivo), e se la medesima abbia già aderito alla mediazione, il Mediatore potrà rinviare l’incontro ad altra data, qualora possibile entro il termine di cui all’art. 8 co. 1
- Lgs 28/2010, anche senza il consenso della parte istante; nel caso in cui il rinvio determini l’inosservanza del termine di cui innanzi, il rinvio sarà subordinato al consenso della parte istante;
- la comunicazione scritta di mancata adesione e le relative giustificazioni saranno allegate al
verbale di mediazione solo se richiesto dalla parte che l’ha redatta;
- quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, la mancata partecipazione al primo incontro, pure se motivata da convinzioni personali, può dar luogo all’applicazione da parte del Magistrato procedente nel giudizio di merito della sanzione stabilita dall’art. 12bis cco. 2 e 3 D.Lgs 28/2010.
ARTICOLO 5
Contenuto della convocazione e presupposti di conoscibilità
La convocazione della parte chiamata in mediazione deve indicare l’identità del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile.
La comunicazione della convocazione deve avvenire nel luogo indicato dall’istante o dal suo
difensore con la domanda di mediazione.
Nel caso di mancato recapito della convocazione (per compiuta giacenza o irreperibilità del destinatario, trasferimento, indirizzo insufficiente, inesatto, inesistente, etc.), onde assicurare la concreta conoscibilità della convocazione, il Mediatore solleciterà l’istante o il suo difensore a produrre un certificato di residenza per verificare la correttezza del recapito utilizzato e, in caso di difformità, procederà al rinnovo della comunicazione, dando in ogni caso atto dell’attività compiuta nel verbale dell’incontro.
Nel caso di convocazione da effettuarsi a seguito di mediazione disposta dal Giudice, l’Organismo
invierà la relativa convocazione alla parte mediante pec o raccomandata presso la residenza indicata negli atti di giudizio, nonché all’indirizzo pec dell’avvocato che la rappresenta in giudizio, dati che la parte che attiva la mediazione è onerata di fornire.
Nei casi dubbi, ed anche al fine di favorire l’effettiva partecipazione della parte convocata e sensibilizzarla all’opportunità di partecipare, l’Organismo può contattarla telefonicamente al numero comunicato dalla parte istante.
ARTICOLO 6
Effettività del tentativo e caratteristiche del giustificato motivo di assenza
In mediazione è richiesta la presenza personale della parte.
Ove ricorrano giustificati motivi, la parte può essere rappresentata dal difensore o da un terzo che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Qualora ricorrano giustificati motivi che impediscano alla parte convocata di presenziare all’incontro fissato (ad esempio, per motivi di salute, lavoro, se la parte è fuori città, od altro impedimento), e se la medesima abbia già aderito alla mediazione, il Mediatore potrà rinviare l’incontro ad altra data, qualora possibile entro il termine di cui all’art. 8 co. 1 D. Lgs 28/2010, anche senza il consenso della parte istante; nel caso in cui il rinvio determini l’inosservanza del termine di cui innanzi, il rinvio sarà subordinato al consenso della parte istante;
In entrambi i casi, i giustificati motivi devono essere oggettivi ed esplicitati nel verbale di mediazione. Il Mediatore deve attivarsi per rendere effettiva la mediazione, sollecitando la collaborazione delle parti allo scopo.
ARTICOLO 7
Formalità della delega
La delega per la partecipazione alla mediazione deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante, così come previsto dall’art. 8, comma 4 bis del D.Lgs 28/2010. Essa dovrà essere depositata a cura del delegato nel fascicolo di mediazione unitamente a copia del proprio documento di identità.
La delega dovrà avere ad oggetto i poteri dispositivi in ordine alle questioni dedotte in mediazione,
ivi compresi quelli di transigere e sottoscrivere l’accordo.
Nei casi previsti dall’art. 11 co. 7 D.Lgs 28/2010, ovvero se in sede di mediazione le parti raggiungono un’intesa al fine di concludere uno dei contratti previsti dall'art. 2643 c.c., il delegante deve conferire la procura con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
ARTICOLO 8
Contenuto del verbale
A conclusione della procedura di mediazione, l’organismo rilascia il verbale firmato dal mediatore recante nel frontespizio una delle diciture di cui all’art. 1, in cui deve essere indicato:
- il luogo ed i modi con cui è stata eseguita la convocazione della parte evocata, nel caso in cui la medesima non abbia aderito;
- le parti presenti ed assenti, il valore della mediazione, l’oggetto della controversia come indicato nella domanda di mediazione, eventualmente esteso alle ulteriori questioni affrontate in mediazione anche in via riconvenzionale, su cui le medesime abbiano discusso, con esclusione delle posizioni difensive assunte;
- l’eventuale consenso prestato da ciascuna delle parti in ordine alla producibilità in giudizio della consulenza assunta in sede di mediazione.
Su richiesta della parte che rinuncia alla riservatezza, il mediatore può riportare a verbale le sue dichiarazioni proferite durante la procedura di mediazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dal mediatore, dalle parti presenti e dai loro avvocati; ad esso deve essere allegata la comunicazione scritta eventualmente ricevuta dalla parte che non ha aderito alla mediazione e che lo abbia espressamente richiesto.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il verbale è allegato all’atto introduttivo del giudizio.
ARTICOLO 9
Modalità di svolgimento degli incontri e formalità per la sottoscrizione del verbale
In merito alle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione, gli Organismi convengono che:
- in caso di svolgimento dell’incontro in presenza di tutte le parti, il verbale sarà redatto in formato analogico;
- nell’eventualità che tutte le parti partecipino da remoto, il verbale sarà redatto secondo le forme di cui all’art. 8bis D. Lgs 28/2010;
- nell’ipotesi in cui taluna delle parti partecipi alla mediazione da remoto, nell’ottica della collaborazione di cui all’art.8ter u.c. D. Lgs 28/2010, tutte le parti partecipanti all’incontro acconsentono alla compilazione del verbale nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nelle ipotesi sub b) e c), qualora una parte non disponga di firma elettronica digitale, la medesima conferirà al suo difensore apposita delega espressa per la sottoscrizione anche nel suo interesse con firma elettronica così come disciplinata dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Qualora le parti raggiungano un’intesa al fine di concludere uno dei contratti previsti dall'art. 2643 c.c., la parte sfornita di firma elettronica digitale può conferire al suo difensore o ad altro rappresentante procura ai fini della sottoscrizione dell'accordo anche nel suo interesse, purché la procura sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
ARTICOLO 10
Nomina del consulente tecnico e condizioni di producibilità della relazione in giudizio
Nelle questioni che possono richiedere l’ausilio di un consulente tecnico, le parti sono invitate già durante la fase della mediazione a valutare la possibilità che il mediatore nomini un consulente iscritto presso l’Albo del Tribunale di Lecce, consultabile all’indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/ricercaIscritti/load, verificando che non versi nelle situazioni di cui all’art. 51 c.p.c..
In caso sia considerato opportuno individuare il Ctm nell’Albo nazionale, il mediatore avrà cura di specificare le ragioni a verbale.
La consulenza è disposta nel caso in cui tutte le parti partecipanti alla mediazione, contraddittori necessari, ne invochino il compimento.
Al momento della nomina dell'esperto, le parti, ai sensi dell’art. 8 u.c. D.Lgs 28/2010, possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D.Lgs 28/2010; in tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116 co. 1 c.p.c. e sarà allegata agli atti introduttivi del giudizio.
ARTICOLO 11
Proposta di conciliazione del mediatore e conseguenze processuali del rifiuto
Quando l'accordo tra le parti non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da indicare a verbale.
Il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
In caso di rifiuto della proposta e qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 13 D. Lgs 28/2010,
con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice adotta le statuizioni ivi disciplinate.
Gli Organismi si impegnano a curare la formazione ed il periodico aggiornamento dei mediatori, nonché a partecipare a mezzo di proprio rappresentante ai periodici incontri della Commissione di cui all’art. 14.
ARTICOLO 12
Valutazioni del giudicante sul comportamento tenuto dalle parti
Il giudice, quando dalla lettura del verbale di mediazione rileva l’assenza ingiustificata della parte convocata in mediazione, valuta il comportamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, applica, preferibilmente alla prima udienza, le sanzioni previste dall’art. 12bis co. 2 D.Lgs 28/2010, ed all’esito del giudizio, a richiesta, quelle di cui all’art. 12bis co. 3 D. Lgs 28/2010.
In tali casi trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 D. Lgs 165/2001 al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
Il giustificato motivo va valutato con riferimento esclusivo al primo incontro di mediazione.
Non è idonea a giustificare l'assenza la convinzione dell'infondatezza in fatto o in diritto dell’avversa pretesa, così come la ritenuta inutilità del tentativo di mediazione per disinteresse all'accordo o per l’ipotizzata insuperabilità del contrasto.
ARTICOLO 13
Mediazione demandata
Qualora nel corso del giudizio il Giudice procedente intenda rimettere le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5quater D. Lgs 28/2010, nell’ordinanza motivata indica al Mediatore i criteri e le modalità con cui favorire sia la composizione della controversia che l’eventuale formulazione di una proposta conciliativa.
Tale mediazione può essere disposta anche nel caso in cui il Magistrato procedente rilevi l’assenza ingiustificata della parte nella fase di mediazione anteriore al giudizio e ravvisi l’esistenza di aperture conciliative.
ARTICOLO 14
Istituzione Commissione Permanente
È costituita presso il Tribunale di Lecce una Commissione permanente composta da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Lecce, da un rappresentante per ciascun Organismo aderente al presente Protocollo, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e da uno dell’Avvocatura dello Stato.
La Commissione ha il compito di monitorare sull’osservanza del Protocollo da parte di tutti gli aderenti, di proporre eventuali modifiche ad esso che si rivelino necessarie, oltre che di favorire un periodico aggiornamento dei partecipanti anche per condividere tra gli Organismi criteri per la formulazione di proposte conciliative.
ARTICOLO 15
Rapporti con la disciplina vigente e pubblicità del Protocollo
Il presente protocollo vale ad integrare il dettato di cui al D.Lgs 28/2010, che è destinato a trovare esclusiva applicazione per ogni aspetto della procedura non appositamente disciplinato in questa sede. Tutti gli Organismi ed il Tribunale di Lecce si impegnano a pubblicarlo sul proprio sito per agilità di consultazione.
ARTICOLO 16
Decorrenza degli effetti
Il presente protocollo si applica a tutte le domande di mediazione depositate presso il circondario del Tribunale di Lecce dal 01.01.2026.
Gli Organismi aderenti e la Presidenza del Tribunale di Lecce si impegnano al rispetto delle previsioni ivi contenute, debitamente portate a conoscenza dell’Ordine degli Avvocati e dell’Avvocatura dello Stato.
Lecce, 28.11.2025
SOMMARIO
Art. 1 - Definizioni Art. 2 – Principi
Art. 3 - Contenuto dell’istanza di mediazione e dell’adesione
Art. 4 - Contenuto della convocazione
Art. 5 - Contenuto della convocazione e presupposti di conoscibilità
Art. 6 - Effettività del tentativo e caratteristiche del giustificato motivo di assenza Art. 7 - Formalità della delega
Art. 8 - Contenuto del verbale
Art. 9 - Modalità di svolgimento degli incontri e formalità per la sottoscrizione del verbale
Art. 10 - Nomina del consulente tecnico e condizioni di producibilità della relazione in giudizio Art. 11 - Proposta di conciliazione del mediatore e conseguenze processuali del rifiuto
Art. 12 - Valutazioni del giudicante sul comportamento tenuto dalle parti Art. 13 - Mediazione demandata
Art. 14 –Istituzione Commissione permanente
Art. 15 - Rapporti con la disciplina vigente e pubblicità del Protocollo Art. 16 - Decorrenza degli effetti
